Visita medica consentita solo ai medici indicati dal codice della strada e non ai medici di fiducia dell’automobilista.
La visita medico-oculistica necessaria per il rinnovo della patente non può essere eseguita dal medico di base (il medico cioè di famiglia), dai medici ausiliari e di fiducia dell’automobilista e neanche dai medici con contratti a tempo determinato. Gli unici soggetti abilitati alla visita per il rinnovo della patente sono quelli individuati dal codice della strada [1] ossia uno dei seguenti:
- l’ufficio ASL territorialmente competente,
- un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario,
- un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute,
- un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato,
- un medico militare in servizio permanente effettivo, o in quiescenza,
- un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato
- un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I soggetti appena elencati sono competenti alla visita medica per il rinnovo della patente anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
A fornire questa importante precisazione è stato il Ministero dei Trasporti con una recente circolare [2].
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