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Incremento tariffe motorizzazione.

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INCREMENTO TARIFFE MOTORIZZAZIONE – PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE – DTT

Oggetto: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativamente all’Incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione

Oggi 26/11/2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto in oggetto che prevede l’incremento delle tariffe previste dalla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per le operazioni relative a:

  1. esami per conducenti di veicoli a motore
  2. duplicati, certificazioni, , inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell’ADR. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti ai conducenti.

 

L’aumento di 1,20€ è in vigore dal 11/12/2015.

 

Incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione. (15A08827) (GU Serie Generale n.276 del 26-11-2015)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-26&atto.codiceRedazionale=15A08827&elenco30giorni=true

 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

                           di concerto con 

                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni,
recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi  della  Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione
del Ministero dei trasporti" ed in particolare i punti 1  e  2  della
tabella 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante "Nuovo codice della strada"; 
  Vista la legge 29 luglio 2010, n.  120,  recante  "Disposizioni  in
materia di sicurezza stradale" ed in particolare l'art. 21, comma  1,
lettera a), nella parte in cui, modificando l'art. 126, comma 5,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che  la  conferma
di validita' della patente di guida sia comprovata dall'emissione  di
un duplicato della stessa, recante  la  nuova  data  di  scadenza  di
validita' e trasmessa per posta al titolare; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in  materia  di
patente di guida" ed, in particolare, l'art. 3,  paragrafo  3,  della
direttiva 2006/126/CE che fa obbligo agli Stati membri di  assicurare
che "entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o
in circolazione soddisfino tutti i requisiti" del  nuovo  modello  di
patente UE; 
  Considerato che l'attuazione del suddetto art. 126,  comma  5  (ora
comma 8 in ottemperanza  all'obbligo  di  cui  al  predetto  art.  3,
paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.  285,  determina  un  incremento  del  fabbisogno  di
approvvigionamento di supporti card di patente di guida, conformi  al
nuovo modello UE, commisurato non solo  alla  domanda  di  patenti  a
seguito di esame e duplicato per deterioramento, smarrimento, furto o
distruzione, come da procedure attualmente in uso, ma anche a  quella
di emissione di duplicati in sede  di  conferma  di  validita',  oggi
comprovata dall'emissione di mero tagliando; 
  Visto, altresi', l'art. 23, comma 7, e l'allegato  IV,  punto  4.2,
del richiamato decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  ai  sensi
dei quali il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale deve provvedere  affinche'  gli  esaminatori
per la prova pratica di guida seguano - tra l'altro - "una formazione
continua minima di almeno cinque giorni complessivi per un periodo di
cinque  anni,  al  fine  di  sviluppare  e  mantenere  le  necessarie
capacita' pratiche di guida"; 
  Considerato, inoltre, che il corretto  adempimento  degli  obblighi
comunitari  posti  dall'allegato  II,  lettera  B,  della   direttiva
2006/126/CE, come recepito dal corrispondente allegato II del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, impone  l'adeguamento  delle  aree
degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per  i  trasporti,   la
navigazione, gli affari generali  ed  il  personale,  gia'  destinate
all'esecuzione delle prove utili a conseguire le patenti di categoria
A1 ed A fino al 18 gennaio 2013; 
  Visti i punti 6.2.3,  6.2.4  e  6.2.5  del  predetto  allegato  II,
lettera B che prescrivono, nell'ambito della  prova  di  capacita'  e
comportamento per  il  conseguimento  di  una  patente  di  guida  di
categoria A1, A2 o A, l'esecuzione di  manovre  particolari  in  area
chiusa al traffico; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  30  gennaio
2013, n. 25, recante  "Disciplina  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patente di guida delle categorie  A1,  A2  ed  A,
anche speciali, nonche' delle modalita' di esercitazioni  alla  guida
di veicoli per i quali sono richieste  le  predette  patenti"  ed  in
particolare gli allegati A, B, C e D recanti specifica  dei  circuiti
di prova utili alla realizzazione delle predette manovre; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  recante
"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011,  n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286,  nonche'  attuazione  della  direttiva
2011/94/11E   recante   modifiche   della   direttiva    2006/126/CE,
concernente la patente di guida" ed in particolare il Capo I  recante
modificazioni al su menzionato decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59; 
  Visto l'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18  aprile  2011,
n. 59, che prevede che alla  copertura  di  nuovi  o  maggiori  oneri
derivanti dalla realizzazione del nuovo  modello  di  patente  UE  si
provveda mediante corrispondente revisione delle tariffe  applicabili
alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui al punto 1 della
citata tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870; 
  Visto, inoltre, l'art. 11 del  richiamato  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 2, che rinvia  ad  un  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  la  determinazione  dell'incremento
delle   tariffe   applicabili   alle   operazioni   in   materia   di
motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge  1°
dicembre  1986,  n.  870,  affinche'  il  relativo  maggior  gettito,
affluito all'entrata del bilancio dello Stato, sia  riassegnato  allo
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti   per   essere   destinato   agli   adempimenti    connessi
all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59; 
  Vista la proposta della Direzione generale  per  la  motorizzazione
trasmessa con nota del 15 luglio 2015, con cui si chiede di procedere
all'aumento delle tariffe connesse al rilascio delle patenti di guida
mediante l'emanazione del decreto, di cui  all'art.  11  del  decreto
legislativo 16  gennaio  2013,  n.  2,  con  le  formalita'  previste
dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
al  fine  di  assicurare  il  corretto  adempimento  degli   obblighi
derivanti dai predetti provvedimenti normativi; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

       Incremento delle tariffe di cui alla tabella 3, punti 1 
              e 2 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 

  1. Alla tabella 3 della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 1, la voce tariffaria  "15,00"  e'  sostituita  dalla
seguente: "16,20"; 
    b) al punto 2, la voce  tariffaria  "9,00"  e'  sostituita  dalla
seguente: "10,20". 
  2. II maggior gettito derivante dall'incremento dell'importo di cui
al comma 1, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XV -
Capitolo 2454 - art. 20, ed e' riassegnato allo stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  le  finalita'
di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile  2011,
n. 59, ed all'art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 7.
          Art. 2 

                          Entrata in vigore 

  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 ottobre 2015 

                                                      Il Ministro     
                                                 delle infrastrutture 
                                                    e dei trasporti   
                                                        Delrio
Tags: Circolari, Pratiche automobilistiche

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