Devi acquistare un’auto usata e non sai quali sono le procedure per il passaggio di proprietà?
Hai due possibilità, rivolgerti ad un’agenzia pratiche veicoli che ovviamente aggiungerà al costo effettivo della pratica la propria tariffa per il servizio offerto oppure seguire le nostre indicazioni e fare tutto da solo.
Per prima cosa, ecco quali sono i documenti che ti servono:
- Certificato di Proprietà (CdP);
- carta di circolazione originale e una fotocopia della stessa;
- documento di identità e il codice fiscale dell’acquirente (due copie di ciascuno);
- documento di identità del venditore;
- modulo TT2119, che serve per la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione e che è reperibile gratuitamente presso gli sportelli telematici dell’automobilista (STA) presenti su tutto il territorio nazionale.
Passaggio di Proprietà con Certificato di Proprietà
Se sei in possesso del Certificato di Proprietà tutto è più semplice: puoi procedere con l’atto di vendita, che può essere costituito da una dichiarazione unilaterale di vendita, completa di firma autenticata del venditore, redatta proprio sul retro del Certificato di Proprietà. Per questa operazione servono una marca da bollo da 16 euro e un documento di identità. La firma, per essere autenticata gratuitamente, può essere apposta presso un Comune o presso uno STA: uffici provinciali della ex MCTC, Studi di Consulenza abilitati e uffici provinciali dell’ACI (il PRA). Presso il PRA è obbligatorio effettuare la contestuale trascrizione dell’atto. È inoltre possibile effettuare l’autentica presso un notaio ad un costo variabile (30/40 euro) oltre naturalmente l’imposta di bollo di 16. L’operazione allo STA comporta in automatico la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà, quindi questa si rivela la soluzione più veloce per completare il passaggio di proprietà.
In alternativa, l’atto di vendita in bollo può essere redatto in forma bilaterale, con firma autenticata sia del venditore, sia dell’acquirente, oppure si può optare per un atto pubblico, o sentenza in copia conforme all’originale, in bollo.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione italiana (tranne nei casi dove sussistono leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero da rappresentanza consolare o diplomatica oppure da un traduttore ufficiale. In questo caso dovrai allegare:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’acquirente (se la residenza non è riportata sul documento);
- nel caso in cui l’acquirente sia una persona giuridica la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica;
- nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino extracomunitario risiedente in Italia va allegata copia del permesso di soggiorno o se scaduto l’avvenuta richiesta di rinnovo, oppure fotocopia del documento di identità e della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio o copia del permesso di soggiorno CE per soggiorni lunghi;
- se infine l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’UE residente in Italia, copia della carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell’UE o copia della carta di soggiorno permanente per cittadini europei.
Passaggio di Proprietà senza Certificato di Proprietà
Se invece non sei in possesso del Certificato di Proprietà non ti puoi recare allo STA, ma devi rivolgerti all’ufficio provinciale ACI – Pubblico registro automobilistico (PRA) per la registrazione del passaggio e alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento della Carta di circolazione. I casi sono i seguenti:
- ci sono più di dieci acquirenti;
- il veicolo è privo di CdP ma si possiede foglio complementare; si vuole chiedere l’annotazione dell’usufrutto; si vuole richiedere l’annotazione dell’usufrutto;
- si vuole registrare il passaggio di proprietà con connessa variazione d’uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo, si vuole registrare il passaggio di proprietà a tutela del venditore;
- il veicolo richiede all’intestatario il possesso di un titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi (compresa l’ipotesi di noleggio senza conducente); oppure in caso di veicolo che necessiti di collaudo o di rilascio di certificato di autorizzazione (es. taxi, autocarri per trasporto in conto terzi);
- si vogliono presentare richieste relative a veicoli di cui, allo stato attuale, non è ancora stato possibile abbinare i codici tecnici ACI e DTT (es. tutti i veicoli con codice carrozzeria “ZZ” e “Z0”);
- si vogliono presentare richieste relative a variazioni/fusioni societarie;
- registrazione del passaggio di proprietà ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile (acquisto da proprietario non intestatario).
Precisiamo che esistono dei casi in cui il venditore dell’auto usata ha dei vincoli particolari e questo può complicare il passaggio di proprietà. Parliamo soprattutto delle automobili cointestate e di quelle intestate ad un defunto.
Per le automobili cointestate si rende necessaria la presenza di tutti i proprietari della vettura per poter perfezionare il passaggio di proprietà con l’apposizione della firma sul documento. Nel caso invece si tratti dell’acquisto di un’auto intestata ad un defuntobisognerà fare una pratica in più. La prima pratica servirà a far passare l’auto nelle mani degli eredi, la seconda per la vendita vera e propria. In quest’ultimo caso è però possibile fare un atto unico nei luoghi preposti, il costo sarà comunque doppio, in parte a carico degli eredi e in parte dell’acquirente.
In ogni caso e qualunque sia la procedura scelta, dalla data di autentica della firma del venditore sull’atto di vendita ci sono 60 giorni di tempo per registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione Civile.
Quando devono essere presenti venditore e/o compratore?
Di seguito i passaggi in cui la presenza di venditore e/o compratore è obbligatoria o meno:
- per l’autentica di firma degli atti di vendita è obbligatoria la presenza del venditore non già quella dell’acquirente;
- alla trascrizione può essere presente il solo acquirente in caso sia in possesso di un atto di vendita con firma autenticata.
Un piccolo accorgimento prima di acquistare un’auto usata
Ti ricordiamo che prima di procedere con l’acquisto è opportuno controllare negli archivi del PRA, attraverso il numero di targa, che il veicolo che andrai ad acquistare sia libero da ipoteche, fermi amministrativi o altri vincoli che non ti consentirebbero la libera circolazione. L’accesso agli archivi del PRA è pubblico e la visura può essere richiesta da chiunque sia interessato ad un veicolo in particolare. Ovviamente la richiesta della visura ha un costo, variabile a seconda del canale che utilizzai:
- 6 euro se ti rechi direttamente presso gli Uffici Provinciali ACI PRA;
- 8,83 euro in caso di visura online su Visurenet, servizio Internet dell’ACI.
Ma quanto costa il passaggio di proprietà?
Facciamo un esempio pratico, vuoi acquistare una Fiat 500 29KW e risiedi a Roma.
La spesa che devi sostenere è la seguente:
- Emolumento ACI pari a 27 euro.
- Imposta di bollo per la presentazione dell’atto al PRA ed il rilascio del CdP (certificato di Proprietà) pari a 32 euro (oppure 48 se l’atto non è redatto sul CdP).
- Imposta di bollo per il rilascio dell’aggiornamento della Carta di Circolazione 16 euro.
- Diritti ex MCTC 9,00 euro.
Sommando tutti i costi fissi si arriva a 84 euro ai quali bisogna poi aggiungere l’Imposta Provinciale di Trascrizione (Ipt), che varia in base ai Kw/cavalli del veicolo e alla provincia di residenza dell’acquirente. Quando la potenza dei veicoli è inferiore ai 53 kiloWatt l’Ipt viene determinata in misura fissa, altrimenti si paga 3,5119 euro a KW. Nel nostro esempio dovrai pagare 150,81 euro di Ipt. Bisogna tenere presente, inoltre, che ogni provincia può apportare una maggiorazione al costo dell’Ipt fino al 30% del suo valore, nel nostro esempio Roma attua appunto il massimo della maggiorazione (facendo lievitare la nostra Ipt a 196,05 euro), quindi il costo complessivo per il tuo passaggio di proprietà è di 280,05 euro.
Esistono poi veicoli esenti al pagamento dell’Ipt (es. motocicli, minivolture, particolari categorie di disabili secondo quanto previsto dall’art 8. L. 449/97 e art. 30,comma 7, L. 388/00, associazioni di volontariato secondo quanto previsto dall’art. 8 L. 266/91) o ai quali, previo presentazione di documentazione a supporto della richiesta, è prevista una riduzione. In quest’ultimo caso si tratta di veicoli storici (art. 63 L. 342/00) o di veicoli speciali (art. 56, comma 8, D.Lgs 446/97).
Utilizzando un’agenzia dovrai aggiungere mediamente 150 euro per le spese relative alla pratica.
Determinare il costo da sostenere per il passaggio di proprietà comporta, dunque, un conteggio basato su alcuni dati fissi e altri variabili; si tratta comunque di una serie di informazioni pubbliche che puoi trovare tranquillamente nel sito dell’ACI.
Che cosa succede in caso di mancato rispetto delle norme?
Si tratta, in questo caso, delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento degli obblighi connessi al passaggio di proprietà: una serie di sanzioni a carico dell’acquirente e alcuni rischi per chi vende. Se non vengono aggiornati carta di circolazione e certificato di proprietà entro il termine di 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita, puoi incorre in sanzioni monetarie e rischi il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada). Se non viene effettuato il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale ACI vengono applicate sanzioni amministrative per l’acquirente, mentre il venditore rischia delle conseguenze sul piano civile e fiscale poiché risulta ancora l’intestatario dell’auto presso il PRA per inadempienza dell’acquirente. Il venditore rimasto intestatario al PRA può ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (in base al valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.
Hai fatto un passaggio di proprietà in un’agenzia Aci: come puoi vedere se la tua pratica è partita?
Il tempo che l’ufficio ci mette a registrare il cambio di proprietà varia da regione a regione: in alcuni casi addirittura può avvenire in giornata, altrimenti è necessario attendere qualche giorno.
È possibile verificare il compimento delle formalità scegliendo due alternative:
- inoltrando una richiesta di visura presso un ufficio provinciale ACI del PRA, un’agenzia di pratiche auto, comprese le delegazioni ACI;
- attraverso il servizio online dell’ACI – VISURA BANCA DATI PRA ONLINE.
Essendo il PRA un Registro Pubblico, chiunque abbia interesse può richiedere ed ottenere i dati e le informazioni relative a qualsiasi veicolo iscritto sulla base della indicazione del numero di targa. Fornendo tali dati, sarà possibile quindi conoscere l’intestatario al PRA del veicolo, e capire se il passaggio di proprietà è stato perfezionato.
Costi del servizio
L’utilizzo del servizio comporta un costo pari a 8,83 euro di cui: 6,00 euro (costo della visura, secondo la vigente tariffa approvata con D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/03/2013), 2,32 euro + 22% IVA (costo del servizio telematico e della intermediazione finanziaria). Nell’estratto conto della carta di credito la visura effettuata e l’importo corrisposto saranno identificati con la causale “VISURENET”. É bene ricordare che la visura così ottenuta non costituisce certificazione in quanto, per legge, tale documento può essere rilasciato solo dall’ufficio provinciale ACI.
COC – Il certificato di conformità europeo
Il COC (Certificate Of Conformity) è un particolare tipo di attestato che dimostra con sicurezza, la proprietà del veicolo prima della sua immatricolazione, dichiarandolo conforme alle normative vigenti, e al livello di inquinamento. Si tratta, in buona sostanza, di una dichiarazione da parte del costruttore del veicolo in cui si attesta che quest’ultimo è conforme al dato tipo omologato. Permette cioè al veicolo e al guidatore di circolare senza incorre a problemi nel territorio dell’Unione Europea. Tale documento fa riferimento alle leggi nazionali del paese di produzione. Il contenuto di un COC è definito dal regolamento UE (Emendamento IX, Regolamento 92/53).
Il Coc contiene:
- informazioni sul veicolo;
- l’identificazione del costruttore;
- il numero di omologazione;
- specifiche tecniche e altri dati.
Il Certificato Europeo di Conformità è un problema per coloro che hanno acquisito un veicolo fuori dal Belpaese. Il processo di immatricolazione di un veicolo importato cambia a seconda dei diversi Paesi UE.
Per richiedere il duplicato del COC, subito dopo l’acquisto del veicolo, puoi rivolgerti al concessionario, in virtù del fatto che viene rilasciato dalla casa costruttrice. Non è richiesta la motivazione per la quale si richiede il COC. Inoltre puoi rivolgerti anche a siti online specializzati che effettuano questo tipo di servizio (il costo varia da 100 a 200 euro circa a seconda della casa costruttrice e del modello). Puoi infine fare richiesta del COC anche alla Motorizzazione Civile (in questo caso è previsto il pagamento di due bollettini postali da 38 euro).
Entro una decina di giorni la copia conforme del COC verrà recapitata a casa tua.
Esiste una differenza per il passaggio di proprietà tra soggetto giuridico e persona fisica diversa di quella tra persone fisiche?
No, non vi sono differenze nell’iter da seguire e nei costi da sostenere. C’è una sola eccezione. Riguarda la vendita di un’auto usata di un privato tramite un concessionario. Parliamo della cosiddetta “minivoltura”, o mini passaggio di proprietà, che consiste nella vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.
La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo STA. La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore. È prevista infatti l’esenzione dal pagamento dell’IPT e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 27,00).
Che succede se ho trascritto il nome dell’acquirente sul CdP e ne ho autenticato la firma al Comune, ma alla fine l’acquirente non ha comprato l’auto?
In questo caso l’auto resta di proprietà del venditore che rimane in possesso della stessa. Occorrerà poi rivolgersi, entro i fatidici 60 giorni, al Comune o presso l’ente a cui ci si è rivolti per l’autentica delle firme per invalidare l’annotazione.
Posso vendere un’auto non mia nel caso il proprietario si trovi all’estero o sia in qualche modo impossibilitato?
È possibile mediante una procura a vendere. Si tratta di un atto che necessita dell’intervento del notaio, il fai da te non è legale e dunque è da escludere.