Una chiave d'auto solitaria e un portadocumenti aperto su una scrivania, davanti a una finestra bagnata dalla pioggia

Perdita e rientro in possesso

Quando un veicolo non è più nelle tue mani lo annotiamo al PRA, così smetti di risponderne per il bollo; quando torna da te registriamo il rientro, prima di qualsiasi altra pratica.

Quando si annota la perdita di possesso

Furto o rapina

È il caso più comune. Con la denuncia alle forze di polizia chiediamo l'annotazione, che sospende il bollo per i periodi successivi.

Appropriazione indebita o truffa

Hai prestato o affidato l'auto e non ti è stata restituita, oppure sei stato raggirato in una vendita: la perdita si annota sulla base della denuncia, se l'atto fraudolento non risulta già trascritto.

Provvedimenti dell'autorità

Sequestro, confisca o pignoramento che ti tolgono la disponibilità del veicolo si annotano con il provvedimento.

Ai soli fini del bollo

Concessionario fallito, acquirente sparito senza fare il passaggio, demolitore che non ha radiato, auto portata all'estero da chi l'ha comprata: con una dichiarazione sostitutiva si annota la perdita per non pagare più la tassa automobilistica.

Cosa cambia, e cosa no

La perdita di possesso non toglie il veicolo dal tuo nome: al PRA resti l'intestatario. L'annotazione dice a tutti che non ne hai più la disponibilità, e questo ha due effetti. Il primo è fiscale: il bollo non è più dovuto per i periodi d'imposta successivi, con le decorrenze fissate dalla Regione. Il secondo è di pubblicità: chi consulta il registro vede che il veicolo non è nelle tue mani.

Non viene rilasciato un nuovo Documento Unico. Il PRA invia un'attestazione per posta elettronica, che conviene conservare insieme alla denuncia: è il documento da mostrare se arriva un avviso di pagamento.

Quando il veicolo torna disponibile, perché ritrovato, riconsegnato o perché si è chiusa la vicenda che ne aveva causato la perdita, va annotato il rientro in possesso. Da quel momento il bollo torna dovuto, e il rientro è necessario anche per poter fare altre pratiche, per esempio una vendita o una radiazione per esportazione.

Documenti necessari

Per la perdita di possesso, nella maggior parte dei casi, ci servono:

  • Targa e tipo di veicolo
  • Denuncia di furto o appropriazione indebita, oppure la dichiarazione sostitutiva di averla presentata
  • Per i soli fini del bollo: dichiarazione sostitutiva dell'intestatario che descrive la situazione
  • Documento d'identità dell'intestatario e, se serve, delega a chi si presenta
  • Per il rientro: il provvedimento di riconsegna dell'autorità o la dichiarazione di essere tornato in possesso del veicolo

Per sequestri, pignoramenti e altri casi particolari il PRA può chiedere documenti diversi: li verifichiamo prima, così non perdi un appuntamento.

Come ti seguiamo

  1. Valutiamo il caso

    Ci scrivi o ci chiami e ci racconti cosa è successo. Ti diciamo se la strada giusta è la perdita di possesso o un'altra formalità, come il passaggio di proprietà a tutela del venditore.

  2. Prepariamo le dichiarazioni

    Compiliamo la nota per il PRA e, quando servono, le dichiarazioni sostitutive, con le date e i riferimenti corretti.

  3. Presentiamo la pratica

    Inviamo la richiesta al PRA e versiamo per te l'imposta di bollo, consegnandoti la ricevuta.

  4. Ti giriamo l'attestazione

    Quando il PRA registra l'annotazione ricevi l'attestazione. Ti ricordiamo cosa fare se il veicolo dovesse ricomparire.

Tempi e costi pubblici

Perdita di possesso
Imposta di bollo 32,00 euro
Rientro in possesso
Imposta di bollo 32,00 euro
Lavorazione al PRA
Di norma 2-4 giorni lavorativi
Termine per il rientro
40 giorni dal momento in cui torni ad avere il veicolo
Estratto cronologico (facoltativo)
25,00 euro, utile per documentare la storia del veicolo

Importi indicativi, soggetti ad aggiornamento (fonte: schede ACI). Il nostro compenso non è compreso e te lo indichiamo prima.

Domande frequenti

Le risposte alle domande più comuni dei nostri clienti.

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Sì. La perdita di possesso non è un passaggio di proprietà: cambia solo l'annotazione al PRA, che registra che non hai più la disponibilità del mezzo. Per togliere davvero il veicolo dal tuo nome servono altre formalità, che valutiamo insieme.

Puoi annotare la perdita di possesso ai fini del bollo con una dichiarazione sostitutiva. Se hai un atto di vendita firmato, esiste anche il passaggio di proprietà a tutela del venditore, che ti protegge in modo più completo: ti diciamo quale conviene nel tuo caso.

Sì, entro 40 giorni dalla riconsegna. È obbligatorio e serve anche per fare qualsiasi altra pratica sul veicolo. Portaci il verbale di riconsegna e ce ne occupiamo noi.

Se vuoi demolirla, di norma no: il rientro non è richiesto per la radiazione per demolizione. Prima di consegnarla al centro di raccolta, però, verifichiamo insieme che non ci siano fermi o altri vincoli.

No. Sia la perdita sia il rientro in possesso producono un'attestazione del PRA, non un nuovo Documento Unico. Conservala con la denuncia: è la prova da mostrare in caso di avvisi.