
Perdita e rientro in possesso
Quando un veicolo non è più nelle tue mani lo annotiamo al PRA, così smetti di risponderne per il bollo; quando torna da te registriamo il rientro, prima di qualsiasi altra pratica.
Quando si annota la perdita di possesso
Furto o rapina
È il caso più comune. Con la denuncia alle forze di polizia chiediamo l'annotazione, che sospende il bollo per i periodi successivi.
Appropriazione indebita o truffa
Hai prestato o affidato l'auto e non ti è stata restituita, oppure sei stato raggirato in una vendita: la perdita si annota sulla base della denuncia, se l'atto fraudolento non risulta già trascritto.
Provvedimenti dell'autorità
Sequestro, confisca o pignoramento che ti tolgono la disponibilità del veicolo si annotano con il provvedimento.
Ai soli fini del bollo
Concessionario fallito, acquirente sparito senza fare il passaggio, demolitore che non ha radiato, auto portata all'estero da chi l'ha comprata: con una dichiarazione sostitutiva si annota la perdita per non pagare più la tassa automobilistica.
Cosa cambia, e cosa no
La perdita di possesso non toglie il veicolo dal tuo nome: al PRA resti l'intestatario. L'annotazione dice a tutti che non ne hai più la disponibilità, e questo ha due effetti. Il primo è fiscale: il bollo non è più dovuto per i periodi d'imposta successivi, con le decorrenze fissate dalla Regione. Il secondo è di pubblicità: chi consulta il registro vede che il veicolo non è nelle tue mani.
Non viene rilasciato un nuovo Documento Unico. Il PRA invia un'attestazione per posta elettronica, che conviene conservare insieme alla denuncia: è il documento da mostrare se arriva un avviso di pagamento.
Quando il veicolo torna disponibile, perché ritrovato, riconsegnato o perché si è chiusa la vicenda che ne aveva causato la perdita, va annotato il rientro in possesso. Da quel momento il bollo torna dovuto, e il rientro è necessario anche per poter fare altre pratiche, per esempio una vendita o una radiazione per esportazione.
Documenti necessari
Per la perdita di possesso, nella maggior parte dei casi, ci servono:
- Targa e tipo di veicolo
- Denuncia di furto o appropriazione indebita, oppure la dichiarazione sostitutiva di averla presentata
- Per i soli fini del bollo: dichiarazione sostitutiva dell'intestatario che descrive la situazione
- Documento d'identità dell'intestatario e, se serve, delega a chi si presenta
- Per il rientro: il provvedimento di riconsegna dell'autorità o la dichiarazione di essere tornato in possesso del veicolo
Per sequestri, pignoramenti e altri casi particolari il PRA può chiedere documenti diversi: li verifichiamo prima, così non perdi un appuntamento.
Come ti seguiamo
Valutiamo il caso
Ci scrivi o ci chiami e ci racconti cosa è successo. Ti diciamo se la strada giusta è la perdita di possesso o un'altra formalità, come il passaggio di proprietà a tutela del venditore.
Prepariamo le dichiarazioni
Compiliamo la nota per il PRA e, quando servono, le dichiarazioni sostitutive, con le date e i riferimenti corretti.
Presentiamo la pratica
Inviamo la richiesta al PRA e versiamo per te l'imposta di bollo, consegnandoti la ricevuta.
Ti giriamo l'attestazione
Quando il PRA registra l'annotazione ricevi l'attestazione. Ti ricordiamo cosa fare se il veicolo dovesse ricomparire.
Tempi e costi pubblici
- Perdita di possesso
- Imposta di bollo 32,00 euro
- Rientro in possesso
- Imposta di bollo 32,00 euro
- Lavorazione al PRA
- Di norma 2-4 giorni lavorativi
- Termine per il rientro
- 40 giorni dal momento in cui torni ad avere il veicolo
- Estratto cronologico (facoltativo)
- 25,00 euro, utile per documentare la storia del veicolo
Importi indicativi, soggetti ad aggiornamento (fonte: schede ACI). Il nostro compenso non è compreso e te lo indichiamo prima.
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Prima iscrizione al PRA, rilascio delle targhe e del Documento Unico per veicoli nuovi o da reimmatricolare.
Domande frequenti
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